STRAINING:VA RISARCITO IL MOBBING “LEGGERO”
Per la Cassazione, per il risarcimento di tale forma di mobbing attenuato non è necessario il requisito della continuità delle azioni vessatorie
Va riconosciuto al dipendente il risarcimento, a titolo di straining, a causa delle azioni ostili o discriminatorie poste in essere dal datore di lavoro anche se sporadiche in quanto lo straining rappresenta una forma di attenuata di mobbing che non richiede il requisito della continuità.
L’ampia tutela è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 3977/2018 (qui sotto allegata) con cui è stato respinto il ricorso del Ministero dell’Istruzione.
La vicenda
La Corte d’Appello, infatti, aveva accolto il ricorso di un’impiegata colpita dalle vessazioni del suo diretto superiore e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno cagionato alla dipendente, quantificato in oltre 15mila euro.
La donna, dichiarata inidonea all’insegnamento, era stata assegnata alla segreteria, ma erano sorte tensioni con la dirigenza scolastica allorquando l’appellata aveva rappresentato che occorreva ulteriore personale per l’espletamento dei servizi amministrativi.
Rimostranze che erano costate alla donna la sottrazione degli strumenti di lavoro, l’attribuzione di mansioni didattiche (sia pure in compresenza con altri docenti, nonostante l’accertata inidoneità) e, infine, la privazione di ogni mansione fino al punto di essere lasciata totalmente inattiva.
Per la Corte d’Appello tale condotta, seppure non propriamente mobbizzante, avrebbe integrato un’ipotesi di straining, ossia di stress forzato deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico con un obiettivo discriminatorio.
In conclusione, il giudice a quo aveva ritenuto provato il nesso causale fra le condotte denunciate e il danno biologico di natura temporanea occorso alla donna, cosìconfermando la liquidazione effettuata dal Tribunale sulla base delle indicazioni fornite dal consulente tecnico d’ufficio.
Fonte: Lucia Izzo