COS’E’ IL MOBBING FAMILIARE: COME SI CONFIGURA E COSA DICE LA LEGGE
Questa sintesi, a cura della Volontaria Erika Porzio, si inserisce nella casistica delle più svariate forme di mobbing, non solo in ambito lavorativo. Abbiamo già parlato, in altri articoli, tratti da storie vere raccontate allo Sportello d’ascolto e nel Gruppo di mutuo aiuto Risorsa, come il mobbing condominiale : vedi mobbing di condominio, al link:https://www.voltoweb.it/risorsamobbing/2016/12/31/ , o come il bullismo adulto e il cyberbullismo:vedi bullismo adulto, al link: https://www.voltoweb.it/risorsamobbing/2020/10/27/bullismo-adulto/ La disamina che se ne fa ora nello specifico argomento, coglie sia gli aspetti psicologici che legali e speriamo possa essere d’aiuto a chi, sfortunatamente, subisce mobbing nella vita privata
Fonte: “Termometro politico” – ottobre 2020 – autore: Claudio Garau. Articolo completo al link: https://www.termometropolitico.it/1581047_cose-il-mobbing-familiare-come-si-configura-e-cosa-dice-la-legge.html?fbclid=IwAR1XyevjcrQrpPZFS4uRnmkFAzIBA37F6tIbBFd4vcIxRxXgHExZ4evw4kk
I tratti essenziali del mobbing familiare: è un fenomeno di crescente diffusione che si verifica all’interno delle mura domestiche: non di rado minacce, offese e derisioni – anche in presenza dei figli – sono rivolte da un coniuge all’altro. Conseguentemente, la vittima di tali attacchi verbali e/o fisici, si sente umiliata e spesso soffre di sensi di colpa, ansia e, nei casi più estremi, di depressione.
Come distinguere il mobbing familiare: il fenomeno del mobbing familiare, come anche quello nell’ambiente lavorativo, trova il suo fondamento nelle dinamiche relazionali tra le persone. In particolare, parliamo di mobbing familiare laddove il legame matrimoniale appare ormai incrinato in modo irreparabile e compromesso da una persistente conflittualità tra marito e moglie. Spesso i casi di mobbing familiare emergono durante le fasi critiche di separazione e divorzio, in cui l’autore mette in atto azioni e strategie che causano molestie psico-fisiche, allo scopo di esautorare la vittima, fino ad estrometterla dai delicati processi decisionali relativi alla famiglia e alla prole. Colui che mette in atto una condotta riconducibile al mobbing familiare, lo fa per escludere il partner da ogni decisione, in vista della probabile rottura definitiva del legame matrimoniale. La vittima molto spesso sprofonda in uno stato di soggezione rispetto al marito o alla moglie vessatrice, tanto da sviluppare disturbi come: panico, stress, depressione, ansia o tachicardia.
Le caratteristiche essenziali del mobbing familiare che ci permettono di distinguerlo inequivocabilmente sono quattro:
- intento vessatorio e denigratorio nei confronti del marito o della moglie;
- reiterazione nel tempo degli atti e delle strategie che mirano a distruggere psicologicamente la vittima;
- danno psicofisico alla vittima (che va provato), come ad esempio la comparsa della depressione o di disturbi psico-somatici come la tachicardia;
- il rapporto di causa-effetto (anch’esso da dimostrare) tra condotta illecita e danno.
Nella prassi, sono state individuate altre due differenti tipologie di mobbing familiare:
- il mobbing propriamente coniugale: esso si manifesta in una serie di attacchi ininterrotti e intenzionali nei confronti della vittima con lo scopo, ad esempio, di allontanarla dal luogo di residenza della coppia oppure di metterne in discussione il ruolo all’interno della famiglia; tanti sono i casi pratici che danno luogo a questo tipo di mobbing: rifiuto di collaborare nella realizzazione dell’indirizzo familiare concordato; espressioni per forzare l’abbandono del tetto coniugale; atti mirati a sottrarre beni comuni alla coppia; imposizioni della propria volontà sulle scelte comuni della famiglia.
- Il mobbing genitoriale: esso si manifesta generalmente tra coppie separate o divorziate nelle quali l’autore dell’illecito tenta in vario modo di squalificare il coniuge dal ruolo genitoriale, facendolo sentire inadeguato e impedendo di fatto di esercitare la responsabilità genitoriale attraverso sabotaggi delle frequentazioni con la prole, vere e proprie campagne di denigrazione agli occhi dei figli e anche attraverso l’esclusione dai processi decisionali in materia di educazione, cura e crescita della prole. In psicologia questi comportamenti denigratori possono anche sfociare nella cosiddetta “sindrome da alienazione parentale”; essa è una controversa dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le teorie del medico statunitense Richard Gardner, si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio dei genitori, definiti conflittuali o in contesti di presunta violenza intradomestica.
Come difendersi dagli attacchi?
Nel caso in cui vi siano gli elementi per ritenere di essere di fronte ad un caso di mobbing familiare, la strada da percorrere è quella riconducibile alla categoria delle violazioni dei doveri matrimoniali.
Tutela in sede civile
Chi è vittima di mobbing familiare, o comunque ne ha fondato sospetto, potrà domandare la separazione con addebito, con la conseguenza che verrà giudiziariamente accertato che la rottura del legame sia dipesa dalla colpa del coniuge vessatore.
Dimostrando la sussistenza dei quattro elementi distintivi sopra citati, la vittima potrà riuscire ad ottenere la sentenza di condanna al risarcimento danni alla salute, patiti per colpa del coniuge-mobber. È importante però, che la condotta vessatoria sia dimostrata con prove certe ed oggettive: non basteranno delle semplici dichiarazioni orali della vittima. È opportuno, dunque, conservare i certificati medici che attestino il disagio psico-fisico patito e ogni altro documento utile e sarebbe auspicabile procurarsi dei testimoni che siano stati presenti durante gli atti o durante le condotte lesive.
Tutela in sede penale
In tema di mobbing familiare, è possibile attivarsi non solamente in sede civile, ma anche in sede penale. Ciò può avvenire nel caso in cui gli atti compiuti dal mobber si siano concretizzati attraverso lesioni, maltrattamenti e/o minacce. Sarà possibile fare denuncia se il reato è procedibile d’ufficio, oppure querela se il reato è procedibile su iniziativa di parte: occorre rivolgersi alle forze dell’ordine oppure alla Procura della Repubblica. Anche in sede penale, sarà possibile chiedere ed ottenere il risarcimento danni – costituendosi parte civile – insieme alla condanna dell’autore del mobbing familiare.