ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOBBING
Al fine di consigliare le vittime di un presunto mobbing prima di intentare una causa legale è bene ricordare gli elementi costitutivi del mobbing, che devono essere provati dal lavoratore e dei quali deve dimostrare l’intenzionalità:
Comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici del datore di lavoro (del superiore gerarchico e/o dei colleghi) volti a dequalificare, isolare o umiliare il dipendente.
Comportamenti esorbitanti o comunque incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto di lavoro ed espressivi di un vero e proprio disegno persecutorio e vessatorio tale da provocare disagi più o meno gravi alla salute psicofisica del lavoratore.
Comportamenti a carattere persecutorio, molteplici, globali, reiterati, illeciti (per esempio minacce o molestie) o anche di per sé leciti (per esempio rimproveri), posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, secondo un apposito disegno vessatorio;
Danno alla salute psicofisica del dipendente consequenziale al presunto mobbing (per esempi disturbi fisici, depressione, pregiudizio alla vita di relazione);
Disegno persecutorio intenzionale cioè strategia consapevole attuata dalla Direzione, superiore gerarchico e/o colleghi a fini persecutori del dipendente per emarginarlo, sminuirne il valore e indurlo alle dimissioni
Elemento psicologico rilevante dell’azione del datore di lavoro che consenta di cogliere in uno o più provvedimenti o comportamenti, quel disegno unitario finalizzato alla dequalificazione, esclusione ed emarginazione del dipendente nel contesto organizzativo in cui è collocato
Nesso causale tra la condotta del datore di lavoro/superiore gerarchico e il danno subito dal dipendente (il secondo deve cioè essere conseguenza diretta e immediata del primo).